Nuovo codice deontologico forense: caos e pubblicità sul web

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Non è ancora entrato in vigore e già se ne è molto discusso. Mi riferisco al nuovo codice deontologico forense approvato dal Cnf, di cui è prevista l’entrata in vigore il 15 dicembre 2014.

Sulla rete assistiamo a un tam tam quasi quotidiano soprattutto su un aspetto del nuovo codice: quello che si riferisce alla possibilità da parte degli avvocati di dare informazioni relative alla loro professione attraverso la rete.

Sto parlando dell’art. 35 che recita “l’avvocato può utilizzare, a fini informativi, esclusivamente i siti web con domini propri senza reindirizzamento, direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipi, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto del sito stesso”.

Stando a questo articolo, l’unico canale online consentito a uno studio legale (o al singolo avvocato) per potere informare clienti, clienti potenziali, contatti e tutti gli stake holder che, a vario titolo, hanno interesse nel conoscere attività, notizie e iniziative provenienti dallo studio rimane il sito web purché “con dominio proprio”. Ma cosa significa esattamente dominio proprio? La domanda non è così banale come potrebbe apparire a prima vista. Un conto è il dominio, un altro è il server su cui quel dominio risiede. Quest’ultimo può essere proprietario, ma nella maggioranza dei casi non lo è. Allo stesso modo quando si sceglie e si acquista un dominio quel dominio è “proprio”, nel senso che è di proprietà di chi l’ha acquisito per un dato periodo di tempo (che può essere rinnovato a scadenza) pur risiedendo su un server esterno. Si pensi a quanti siti recentemente vengono realizzati sulla piattaforma WordPress. E questo è un aspetto da non sottovalutare nell’interpretazione della norma.

Un altro aspetto, altrettanto importante, e quello su cui si è prodotta già tanta letteratura: il divieto – stando a ciò che dice l’art. 35 – di utilizzare siti diversi dal proprio, anche se con reindirizzamento. Il tam tam mediatico e quello che si è scatenato sulla rete sottolineano, correttamente, come tale divieto incida sulla possibilità di utlizzare, tra gli altri, i social media per promuovere le attività di uno studio legale. Se interpretato letteralmente, l’articolo escluderebbe tale possibilità.

A questo punto vengono in considerazione un po’ di domande sparse e una discreta dose di perplessità. Per quanto riguarda le domande, mi limito ad esaminarne una per il momento. Cosa succederà effettivamente dopo il 15 dicembre 2014, ossia dopo l’entrata in vigore del nuovo codice? Mi azzardo a

fare una previsione: non molto! Gli studi che hanno una pagina su LinkedIn, un account su Twitter o Google+, un blog o che si trovano su siti come quelli delle legal directories continueranno a mantenere la loro presenza su questi spazi. E la ragione di questa scelta è facilmente intuibile: la rete e, in special modo, i social media sono ormai parte integrante della vita di ogni persona e vengono utilizzati pressoché in tutti i tipi di professioni. Ce ne serviamo per ricercare e trasmettere informazioni, condividere opinioni, promuovere iniziative, fare delle indagini e così via. La professione legale non si capisce perché debba fare eccezione. Inoltre, gli studi che prima di altri hanno capito che la comunicazione, inevitabilmente, si sarebbe spostata sempre più sull’online, si sono attrezzati per affermare la propria presenza sulla rete e, proprio questo fatto ha contribuito a rafforzare il loro posizionamento. Perché mai rinunciarci?

L’art. 35 recita anche “L’avvocato è responsabile del contenuto e della sicurezza del proprio sito, che non può contenere riferimenti commerciali o pubblicitari sia mediante l’indicazione diretta che mediante strumenti di collegamento interni o esterni al sito”. E qui ci addentriamo nell’annosa questione “avvocati e pubblicità” che, per mezzo di tale norma, viene spinta fino all’online. La norma, per nulla chiara, sembrerebbe vietare strumenti quali Google AdWords e, in genere, riferimenti commerciali o pubblicitari a vario titolo che siano contenuti nel sito o che indirizzino a esso. Francamente, si fatica a trovare una valida ratio a tale norma. È come se non si volesse prendere coscienza del fatto che il mondo è cambiato e i paradigmi di riferimento non sono più quelli che valevano una ventina d’anni fa. Il passaparola, che rimane ancora il miglior modo per trovare un valido professionista, deve però essere alimentato attraverso una comunicazione puntuale e aggiornata. Gli avvocati non possono esimersi da questa esigenza. E se si pensa che ormai gran parte della comunicazione avviene sulla rete è lì che si deve essere. Semplicemente. All’estero questa cosa l’hanno capita da anni e non è un caso che gli esempi più virtuosi di comunicazione legale vengano da lì, non dal nostro Paese. Mi auguro ci sia una rilettura in senso più moderno e critico da parte dello stesso Cnf per fare in modo che gli studi, già afflitti da mille complicazioni di scenario, non siano ulteriormente ostacolati nella loro capacità concorrenziale da questa norma.